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Articolo aggiuntivo n. 18.050 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi per gli investimenti nel capitale delle imprese innovative)

  1. Per l'anno 2020 e per l'anno 2021, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 60 per cento.
  2. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative o di PMI innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, dal 30 per cento al 100 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.