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Proposta di modifica n. 18.85 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. La sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria si applica a tutte le imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, alle attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, per le quali la sospensione vige fino al 31 dicembre 2020. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
   Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61; comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.