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Articolo aggiuntivo n. 14.0113 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)
   Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130»;
   b) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-bis.
(Piano degli interventi)

  1. Il Piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, predisposto dalla Società, individua gli obiettivi per lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi paraolimpici invernali «Milano Cortina 2026» nonché le azioni e gli interventi per ciascuno dei territori delle regioni e province autonome coinvolte e costituisce il quadro di riferimento per l'insieme delle opere, delle infrastrutture, degli impianti e delle attività previste nel dossier di candidatura.
  2. Il Piano degli interventi, di cui al precedente comma 1, pur nella sua configurazione unitaria, è approvato, per le partì di rispettiva competenza, da ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Al fine di contribuire alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, il Piano degli interventi è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotta da ciascuna delle regioni e Province interessate, prendendo in considerazione le azioni e gli interventi ricadenti sul territorio di propria competenza, il parere motivato VAS è espresso da ciascuna delle Autorità competenti per la VAS delle legioni e delle province autonome.
  4. A tal fine si intendono:
   «Proponente»: la società, di cui all'articolo 3, che elabora la documentazione di Piano, di VAS e di VIncA.
   «Autorità procedente»: le autorità individuate all'interno delle regioni e delle province autonome che approvano il Piano degli interventi.
   «Autorità competente per la VAS»: le autorità individuate all'interno delle legioni e delle province autonome che esprimono il parere motivato VAS.
   «Autorità competente per la VIncA»: le autorità individuate all'interno delle Ragioni e delle Provincie autonome che esprimono la Valutazione di Incidenza.

  5. È istituita, presso la Società, una Cabina di regia composta da un rappresentante della Società, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Lombardia, della regione Veneto, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano. La Cabina di regia assicura l'unitarietà, il coordinamento e la celerità dell'azione amministrativa in relazione agli adempimenti connessi ai precedenti commi 1, 2 e 3. Dall'istituzione e dal funzionamento della cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano adeguate forme di partecipazione degli enti territoriali, dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico.
  7. Per il controllo di eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle opere e dallo svolgimento della manifestazione olimpica e paraolimpica invernale 2026 è istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio Ambientale, composto da quattro membri di cui un rappresentante della «Regione Lombardia, uno del la regione Veneto, uno dei la provincia autonoma di Bolzano e uno della provincia autonoma di Trento».

Art. 3-ter.
(Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza)

  1. Il presente articolo, in deroga da quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle opere di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.
  2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia ambientale.
  3. Qualora le singole opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonché a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata.
  4. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo. 5. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.
  6. La valutazione di incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «HABITAT» articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28.11.2019 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento da parte della Regione.
  7. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta all'autorità competente apposita Istanza, in conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile della struttura della regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.
  8. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 152 del 2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.
  9. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali. 10. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  11. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 152 del 2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3-quinquies.
  12. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato.
  13. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

Art. 3-quater.
(Terre e rocce da scavo)

  1. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» è la regione o la provincia autonoma territorialmente competente.

Art. 3-quinquies.
(Disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti)

  1. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'articolo 3 comma 2.
  2. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.
  3. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.
  4. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
  5. La Società opera in deroga a:
   a) articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990;
   b) articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;
   c) articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994;
   d) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.

  6. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  7. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei princìpi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio del Ministri, sentiti residenti delle regioni Lombardia e Veneto e gli enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
  8. La regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'articolo 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 42 del 2004, le competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni culturali.
  9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:
   a) operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62,74 e 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97,183,188 e 189 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   c) ridurre fino a 10 giorni in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 50 del 2016;
   d) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 eventualmente richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo, n. 50 del 2016 solo relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;
   e) avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo, n. 50 del 2016 e della documentazione antimafia dell'articolo 84 del decreto legislativo, n. 159 del 2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvedere alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;
   f) procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione antimafia di cui all'articolo 84 commi 2 e 3 del decreto legislativo, n. 59 del 2011 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli articoli 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del suddetto decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lettera a);
   g) fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'articolo 63 del decreto legislativo 50 del 2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
   h) applicare l'articolo 133 comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;
   i) ridurre i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 decreto legislativo n. 50 del 2016.

  10. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriata e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2,3 e 8, 20, 21, 22 e 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.
  11. A tutte le controversie relative agli atti adottati dalla Società si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, nonché alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 20, legge n. 160 del 2019, ivi compresi gli affidamenti a terzi esterni a supporto delle attività che devono essere espletate dai Soggetti Attuatori.
  12. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede dei Villaggio Olimpico di Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico.
  13. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture e urbanizzazioni, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stata approvata la variante al PII Montecity Rogoredo, come previsto dall'atto integrativo all'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal suddetto atto integrativo quale sede del Pala Italia Santa Giulia e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato anche in variante al PII vigente esclusivamente per gli aspetti riguardanti la realizzazione delle opere sopra indicate, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di inerzia ingiustificata da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio delle aree stesse per fini di interesse pubblico.
  14. ANAS e le regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse regioni specificamente individuate.