Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 14.020 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Microcredito per lo sport nel sociale)

  1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione. I servizi ausiliari di cui alla lettera c) del comma 1 del richiamato articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono prestati da soggetti iscritti in una sezione speciale dell'elenco nazionale obbligatorio di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.
  2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo, a valere su un apposito comparto, denominato «Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale», del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'annualità 2020.