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Articolo aggiuntivo n. 13.0175 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure a sostegno del comparto vitivinicolo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto vitivinicolo, la dotazione finanziaria destinata alla programmazione nazionale di sostegno al settore relativa alla campagna 2019/2020, è incrementata di 10 milioni di euro a favore dell'attivazione dello strumento di «vendemmia verde» su tutto il territorio nazionale.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle attività produttive, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, può disporre l'utilizzo delle eccedenze di vino e di distillati di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso sanitario, domestico e personale.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.