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Articolo aggiuntivo n. 13.059 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ampliamento degli interventi a sostegno della liquidità di micro e piccole imprese)

  1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro.
  2. Le risorse già concesse ai Confidi e le risorse di nuova concessione, sia a valere sulle risorse residue rispetto alla dotazione iniziale di cui all'articolo 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sia concesse ai sensi del presente comma, sono utilizzate:
   a) per le finalità di cui all'articolo 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) per l'erogazione di credito diretto, fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese.

  3. Le operazioni di cui alla lettera a) del comma 2, limitatamente alla garanzia personale rilasciata dal Confidi a valere sul proprio patrimonio integrativa a quella rilasciata sulle risorse pubbliche; le operazioni di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 sono ammissibili alla controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, estende con proprio decreto il termine per le attività di cui al presente comma al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione o alla data di completo esaurimento del fondo rischi.
  4. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese» sono eliminate.
  5. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.