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Articolo aggiuntivo n. 13.056 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito al consumo)

  1. La garanzia diretta del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni può essere concessa a finanziamenti con piano di rimborso rateale, non finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione, erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione, consolidamento o estinzione di finanziamenti e/o mutui chirografari e/o aperture di credito in conto corrente erogati o concessi a favore dei soggetti indicati al comma 4 da banche o altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di importo originario compreso tra 3.000 e 75.000 euro, a condizione che il nuovo finanziamento preveda il pagamento della prima rata a decorrere dal sesto mese successivo a quello dell'erogazione del nuovo finanziamento.
  2. Le operazioni sono ammesse alla predetta garanzia, istituita con apposita sezione speciale del Fondo di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, senza valutazione da parte del Gestore del Fondo.
  3. La garanzia di cui al comma 1 è prevista nella misura del 50 per cento, incrementata all'80 per cento nel caso in cui il nuovo finanziamento preveda credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo. Nel caso di rinegoziazione, consolidamento o estinzione di finanziamenti e/o mutui chirografari, il nuovo finanziamento, su richiesta del cliente, può avere una durata superiore di almeno un quarto rispetto al periodo di ammortamento residuo del finanziamento originario.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai finanziamenti e/o mutui chirografari e/o aperture di credito in conto corrente erogati o concessi a favore dei soggetti che nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020, si trovano in una delle seguenti condizioni:
   a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
   b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
   c) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
   d) riduzione, per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, da autocertificare ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in conseguenza della chiusura o della restrizione dell'attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

  5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sono stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 13 comma 13.