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Articolo aggiuntivo n. 13.038 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni temporanee di supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di smobilizzo del capitale circolante)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività imprenditoriali danneggiate, sono introdotte le seguenti disposizioni per favorire la cessione dei crediti commerciali e finanziare il capitale circolante delle imprese:
   a) Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
   b) In deroga alla normativa vigente, nei rapporti con Enti appartenenti al settore della pubblica amministrazione le cessioni dei crediti effettuate ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono efficaci ed opponibili al debitore ceduto anche se stipulate mediante scrittura privata e notificate a mezzo PEC.
   c) In deroga alla normativa vigente, posto che in ogni caso l'amministrazione pubblica cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, il rifiuto della cessione da parte della pubblica amministrazione è opponibile al cedente e al cessionario entro sette giorni dalla notifica della cessione e solo se espresso e motivato da circostante inerenti il credito o l'applicazione delle normative di verifica della regolarità contributiva e fiscale.
   d) Le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 derivanti dal medesimo contratto da cui è sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti non hanno effetto e non sono opponibili al terzo cessionario.