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Articolo aggiuntivo n. 13.022 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

  1. Al fine di favorire l'intervento delle Special Purpose Acquisition Company (SPAC) nelle procedure di ammissione alla quotazione delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è riconosciuto un credito d'imposta, fino all'importo massimo di 500.000 euro, nella misura del 50 per cento dei costi connessi alla procedura di richiesta di ammissione alla quotazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale della società risultante dalla fusione sostenuti dalla SPAC fino al 31 dicembre 2021.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. A questo fine esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale ne è concluso l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
  4. Con regolamento della CONSOB, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese, di strumenti finanziari aventi le caratteristiche previste dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e di semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.