Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 13.090 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta a sostegno del rilancio delle iniziative sportive)

  1. Allo scopo di rilanciare le iniziative in ambito sportivo e di qualificare maggiormente l'offerta, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di investimento, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di funzione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».