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Articolo aggiuntivo n. 13.077 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per locali adibiti ad attività sportiva)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, interessati dai provvedimenti restrittivi attuati per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».