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Articolo aggiuntivo n. 13.019 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per le strutture turistico-ricettive)
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai titolari delle strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di sospensione dell'attività, di immobili rientranti nella categoria catastale D/2.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».