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Proposta di modifica n. 13.363 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare. L'Ente nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5 del decreto 17 ottobre 2014, n. 176. Si applica il comma 6 del medesimo articolo 5 del decreto n. 176 del 2014.