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Proposta di modifica n. 13.326 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: «35.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «50.000,00» ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di cui al presente comma presentate da un soggetto garante autorizzato sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano una durata massima di sessanta mesi».