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Proposta di modifica n. 13.294 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Al comma 1, lettera n), sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi o dei compensi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1o gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui emerga anche il rispetto del requisito del tetto massimo di ricavi o compensi non superiore a 3.200.000 euro.