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Proposta di modifica n. 13.189 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) per le operazioni finanziarie con importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione del modulo economico-finanziario del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite siano nuovi finanziamenti come definiti alla precedente lettera m) e abbiano durata fino a 10 anni. Per l'importo massimo del finanziamento si fa riferimento a quanto previsto dalla precedente lettera m).