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Proposta di modifica n. 13.260 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) la Nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:
  «3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza (annuo) risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000 oppure, indipendentemente dalla giacenza media, se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. Se il cliente è diverso da persona fisica, l'imposta non è dovuta se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23.».