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Sub Emendamento n. 0.25.100.3 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 22/10/18

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano, esclusivamente, le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto.

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma;

  Conseguentemente, sopprimere la parte conseguenziale relativa al comma 2.