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Sub Emendamento n. 0.12.150.6 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 22/10/18

  Sostituire il comma 4-quater con il seguente:
  4-quater. Sono trasferite all'Agenzia, relativamente al trasporto pubblico su rotaia, le attività in materia di sicurezza di cui all'articolo 9 comma 5 del decreto ministeriale 4 agosto 2015 n. 346. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le reti interessate, nonché le procedure di individuazione delle norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili. A decorrere dal 1o gennaio 2021 all'Agenzia sono affidati, anche per il trasporto pubblico su rotaia, i compiti di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia in materia di trasporto pubblico su rotaia, al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, l'Agenzia medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 100 unità complessive di personale tecnico da inquadrare nei livelli professionali di ingegnere.