Proposta di modifica n. 13.125 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Al comma 1, lettera g), dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: Nei casi di cessione del credito che abbia ad oggetto il finanziamento, assistito dalla garanzia diretta del Fondo, erogato a favore dei beneficiari di cui al quarto e quinto periodo della presenta lettera, la cessione comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dal Fondo; in tali casi la garanzia può essere attivata anche dal soggetto cessionario.