Proposta di modifica n. 13.85 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ovvero l'allungamento della durata residua del prestito di almeno 3 anni e anche fino a 30 anni, In caso di operazioni di allungamento di finanziamenti che abbiano le caratteristiche indicate al periodo precedente, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;.