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Proposta di modifica n. 13.61 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 25/05/20

  Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.