Sub Emendamento n. 0.4.051.7 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 22/10/18

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima indennità è concessa ai lavoratori di cui al periodo precedente impossibilitati a recarsi al lavoro.