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Articolo aggiuntivo n. 3.014 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Ai fini dell'erogazione delle misure finanziarie di aiuto alle imprese e professionisti e conseguenti agli effetti dell'emergenza COVID-19 e di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 si prevede:
    1) le informazioni richieste ad imprese e professionisti per attestare la sussistenza dei requisiti per l'accesso a tutte le misure economico-finanziario attivate a loro supporto per l'emergenza COVID-19 possono sempre essere rilasciate con dichiarazione propria del richiedente o dei legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, ai sensi e nei modi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    2) ferme le conseguenze penali derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni, in caso di utilizzo di dichiarazioni rivelatesi false, è sempre applicata la sanzione di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Qualora sia accertata la oggettiva idoneità probatoria delle false dichiarazioni rispetto alla erogazione delle misure l'importo della sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata;
    3) ai finanziamenti attivati a supporto privato per l'emergenza COVID-19 e garantiti anche in parte dallo Stato od altri organi pubblici si applicano gli articoli 640-bis e 316-bis, ed in caso di condanna penale la pena è aumentata di un terzo.