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Articolo aggiuntivo n. 3.011 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione del contributo straordinario Regione Friuli Venezia Giulia)

  1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali e misure di sostegno alle imprese in termini di accesso al credito durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo straordinario di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospeso per il biennio 2020-2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.