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Articolo aggiuntivo n. 3.09 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad un dodicesimo del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.
  2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.
  3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.
  4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate, la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.