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Articolo aggiuntivo n. 2.07 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 25/05/20

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi a sostegno del settore turistico)

  1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa economica, alle imprese del settore turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo a sostegno del turismo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del comma 1 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.