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Sub Emendamento n. 0.4.051.1 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 22/10/18

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.
  7. All'onere di cui al presente articolo valutato in 60 milioni di euro si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.