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Articolo aggiuntivo n. 4.0202 al ddl C.893 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 18/10/18

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto alla creazione di un inventario, facilmente accessibile al pubblico, da aggiornare eventualmente ogni sei mesi, dei beni culturali di interesse nazionale.
  2. I commercianti di opere d'arte, le case d'aste e tutti gli altri soggetti coinvolti nel commercio dei beni culturali tengono, pena la sanzione pecuniaria di euro 1.000, i registri su cui riportare ogni transazione eseguita.