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Articolo aggiuntivo n. 4.0201 al ddl C.893 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/10/18

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis(Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree protette). 1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 3 è sostituito dal seguente: «In caso di violazioni costituenti ipotesi di reato perseguite ai sensi del Titolo VIII-bis del Libro secondo, degli articoli 733-bis e 734 del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.».

testo modificato nel corso della seduta del 18/10/18

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis(Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree protette). 1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 3 è sostituito dal seguente: «In caso di violazioni costituenti ipotesi di reato perseguite ai sensi del Titolo VIII-bis del Libro secondo, dell'articolo 733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.».