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Articolo aggiuntivo n. 1.0264 al ddl C.893 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Id. em. 1.02

testo emendamento del 18/10/18

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali). 1. Le multe previste dagli articoli 518-novies, 518-decies, 518-quaterdecies e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali, e i proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati, confluiscono in un apposito Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.