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Proposta di modifica n. 13.402 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Approvato (Id. em. 13.219, 13.160, 13.233, 13.316, 13.351, 13.350, 13.355, 13.400, 13.401)

nuova formulazione del 20/05/20

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo, in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.