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Sub Emendamento n. 0.13.100.2 ai ddl C.875 , C.1060 , C.1702 , C.2330 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 20/05/20

  All'emendamento 13.100, dopo le parole: in ragione della singola forza armata o forza di polizia a ordinamento militare, aggiungere le seguenti:; in via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data in vigore della presente legge, le quote percentuali di cui al presente articolo sono ridotte di un punto.