Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 8.023 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 20/05/20

  Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.
(Presidi di polizia presso le strutture ospedaliere)

  1. Presso ogni pronto soccorso dei presìdi ospedalieri di primo e di secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia giudiziaria e da due agenti.
  2. Le direttive del Ministro dell'interno di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 139, nonché i piani coordinati di controllo del territorio, predisposti dai prefetti in attuazione delle direttive stesse, prevedono che nei presìdi ospedalieri di base ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, sia istituito il presidio fisso di polizia di cui al comma 1 del presente articolo, che gli agenti di polizia, al fine di garantire un'adeguata tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sorveglino i suddetti presìdi ospedalieri anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario.

Art. 8-ter.
(Ricollocazione dei presìdi ambulatoriali di guardia medica)

  1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presìdi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambienti idonei a garantire un'adeguata protezione dell'incolumità e della sicurezza del personale.