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Articolo aggiuntivo n. 6.018 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 20/05/20

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Copertura assicurativa)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ospedaliere e territoriali provvedono alla stipulazione di una polizza di assicurazione in favore del personale medico e sanitario per la copertura dei danni subiti derivanti da atti di violenza nelle medesime strutture.