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Articolo aggiuntivo n. 1.0.18 (testo 2) al ddl S.1774
  • status: Respinto

testo emendamento del 19/05/20

        Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis

(Incremento posti in organico di diritto)

 1.   A  decorrere  dall'anno  scolastico  2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno,  la  dotazione organica  complessiva  di   personale   docente   delle   istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355  milioni  nell'anno  2021,  2.400  milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni  nell'anno  2023,  2.500  milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni  nell'anno  2025,  2.600  milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni  nell'anno  2027,  2.700  milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029  e  2.800  milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

        2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2020 e' ridotto nella misura di 654 milioni e per l' anno 2021 e' ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non potrà superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

        3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.