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Proposta di modifica n. 12.150 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 12.
  • presentato il 18/10/2018 in VIII Ambiente della Camera dai Relatori.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/10/18

  All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'Agenzia aggiungere le seguenti: è dotata di personalità giuridica e al terzo periodo, sostituire le parole:, vigilanza e controllo strategico con le seguenti: e vigilanza.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia.
  4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionati di cui all'articolo 11» sono soppresse.
  4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346. A tal fine, l'Agenzia con proprio decreto disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, in quanto applicabili, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.

  Conseguentemente:
   al comma 7, sostituire le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 con le seguenti: ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sostituire le parole da: Il collegio dei revisori dei conti esercita fino a: all'articolo 2403 del codice civile con le seguenti: Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.;
   al comma 17, dopo le parole: della banca dati di cui all'articolo 13, aggiungere le seguenti:, nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14.;
   al comma 19, sostituire le parole: di cui ai commi 9 e 10, con le seguenti: di cui ai commi 8 e 9.

nuova formulazione del 22/10/18

  All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'Agenzia aggiungere le seguenti: è dotata di personalità giuridica e al terzo periodo, sostituire le parole:, vigilanza e controllo strategico con le seguenti: e vigilanza.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, e altresì i profili tariffari a carico dei gestori stessi determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
  4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'articolo 11» sono soppresse.
  4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346. A tal fine, l'Agenzia con proprio decreto disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, in quanto applicabili, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.

  Conseguentemente:
   al comma 7, sostituire le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 con le seguenti: ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sostituire le parole da: Il collegio dei revisori dei conti esercita fino a: all'articolo 2403 del codice civile con le seguenti: Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.;
   al comma 17, dopo le parole: della banca dati di cui all'articolo 13, aggiungere le seguenti:, nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14.;
   al comma 19, sostituire le parole: di cui ai commi 9 e 10, con le seguenti: di cui ai commi 8 e 9.