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Articolo aggiuntivo n. 1.03 al ddl C.2471 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 19/05/20

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure eccezionali in materia di cauzione per il deposito delle liste)

  1. In deroga a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti, per le elezioni regionali e comunali che si terranno nell'anno 2020, partiti, movimenti o gruppi politici organizzati iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni per l'elezione del presidente della regione, del consiglio regionale, del sindaco e del consiglio comunale, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria. L'entità della cauzione è stabilita con decreto del Presidente della regione per le elezioni regionali e con decreto del Ministro dell'interno per quelle comunali. Con tali decreti sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo consiliare nei consigli regionali o comunali chiamati al rinnovo.
  3. Ove necessario, le regioni adeguano le proprie leggi elettorali entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Restano in vigore eventuali forme di esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni già disposte dalle singole normative elettorali regionali.