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Articolo aggiuntivo n. 2.019 al ddl C.2117 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/05/20

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 336 del codice penale)

  1. Al primo comma dell'articolo 336 del codice penale, dopo le parole: «incaricato di un pubblico servizio,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compreso il personale medico, infermieristico e ausiliario delle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie private e private accreditate nonché i farmacisti e gli assistenti sociali,».