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Proposta di modifica n. 1.130 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/05/20

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera d), punto 3), dopo le parole: 70 per cento, inserire le seguenti: dell'importo del finanziamento;
   b) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
    1) al primo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con le seguenti: «fino a»;
    2) alla lettera a), sostituire le parole: «all'erogazione» con le seguenti: «alla concessione», conseguentemente, sostituire la parola: «erogare» con la parola: «concedere»;
    3) alla lettera b), sostituire la parola: «erogazione» con la seguente: «concessione», sostituire le parole: «del processo deliberativo di erogazione» con le seguenti: «della delibera di concessione», dopo la parola: «garanzia» aggiungere: «così concessa»;
    4) alla lettera c), sostituire le parole: «al rilascio» con le seguenti: «all'erogazione»;
   c) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:
  «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, l'impresa che presenta a banche, intermediari finanziari autorizzati iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ad altri soggetti abilitati alla concessione di credito, una richiesta di concessione di nuovi finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, rilascia una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara:
   a) che al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
   b) di essere in stato di temporanea difficoltà come conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa ovvero di poterlo divenire con il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia COVID-19;
   c) nel caso in cui l'impresa opera in forma societaria o collettiva, che alla data di pubblicazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono già stati istituiti gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili prescritti dagli articoli 2086, comma secondo, nonché dagli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, comma primo, del codice civile, corredando in questo caso la dichiarazione con il parere favorevole dell'organo di controllo societario, ove esistente, o del revisore contabile o della società di revisione;
   d) che i finanziamenti concessi, coperti da garanzia ai sensi presente articolo, verranno destinati a sostenere i costi indicati dall'articolo 1, lettera n) del presente decreto.
   14-ter. Le richieste di nuovi finanziamenti in qualsiasi forma effettuati ai sensi del presente articolo sono accompagnate da copia del bilancio o del progetto di bilancio del 2019, integrato da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata con gli elenchi delle esposizioni già in essere con il ceto bancario e dei debiti scaduti da oltre 90 giorni. Le informazioni di cui al precedente periodo devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati aziendali forniti sono veritieri e completi e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nella medesima dichiarazione il titolare o il legale rappresentante indica espressamente la data a partire dalla quale l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e conferma altresì che alla medesima data sussisteva una situazione di continuità aziendale.
   14-quater. Al fine di assicurare un tempestivo accesso ai nuovi finanziamenti di cui al presente articolo, nello svolgimento della fase istruttoria propedeutica alla deliberazione di erogazione degli stessi, le banche e gli altri soggetti indicati al comma 15 sono esonerati da verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente articolo o nelle disposizioni attuative emesse da SACE. Ove l'attestazione sia resa da un imprenditore, l'autodichiarazione attesta altresì le condizioni di sussistenza della continuità aziendale. Delle false dichiarazioni e dei loro effetti, anche nei confronti di terzi, risponde esclusivamente il dichiarante.».