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Sub Emendamento n. 0.18.0276.10 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 17/05/20

  All'emendamento 18. 0276, dei Relatori, sostituire le parole: Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:, con le seguenti: Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Procedure semplificate per procedimenti concorsuali)

  1. All'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può svolgersi con modalità a distanza.».