Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 4.3 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 23/07/18

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centoottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.
  2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;
   b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.
  3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.
  4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali o provinciali.
  5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria).