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Articolo aggiuntivo n. 42.018 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 42.
  • status: Approvato

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.