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Articolo aggiuntivo n. 42.014 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 42.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. I finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito oggetto di garanzia ai sensi del presente decreto non possono essere destinati al ripianamento di situazioni debitorie pregresse maturate dal beneficiario nei confronti del medesimo soggetto erogatore del finanziamento anteriormente alla data del 1o febbraio 2020, pena la revoca della garanzia.