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Proposta di modifica n. 37.23 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per la durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi relativi alle istanze di concessione di suolo pubblico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si concludono entro il termine massimo di venti giorni dalla proposizione della domanda, limitatamente alle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei soggetti che esercitano attività commerciali di somministrazione di cibi e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione di cui alla legge 25 agosto 1991 , n. 287, su posteggi dati in concessione per 10 anni e/o di qualsiasi area purché in forma itinerante. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nello stesso termine di venti giorni, di cui al comma 1-bis, il provvedimento di diniego o concessione.

  1-ter. Per la durata di nove mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti titolari del diritto di proprietà di suolo pubblico, possono accordare, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che ne facciano richiesta, provvedimenti di concessione di suolo pubblico con le modalità di cui al comma precedente, anche in aggiunta a concessioni già ottenute, prevedendo per gli stessi un canone ridotto nella misura di due terzi rispetto a quello ordinariamente previsto.