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Proposta di modifica n. 36.11 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 36.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sino al 30 luglio 2020 tutte le udienze civili, ad eccezione di quelle in cui è obbligatoria la presenza delle parti o dei testi, sono di regola svolte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza l'ufficio del giudice comunica, ai procuratori delle parti costituite ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.