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Articolo aggiuntivo n. 30.042 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica negli edifici)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applica nella misura del 120 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, nei seguenti casi:
   a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per ii numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
   b) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
   c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

  2. Gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) sulla medesima unità immobiliare o, con riferimento esclusivo alle parti comuni, sul medesimo edificio oggetto dei predetti interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini delle relative detrazioni fiscali godono della medesima aliquota del 120 per cento prevista dal comma 1.
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.