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Proposta di modifica n. 30.2 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 12/05/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituto seguente:

«Art. 64.

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nel luoghi di lavoro)
   1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.
   b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico».