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Articolo aggiuntivo n. 29.011 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 29.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.