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Articolo aggiuntivo n. 18.0244 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esonero di versamenti tributari e contributivi)

  1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, sono esonerati dal versamenti in autoliquidazione relativi:
   a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
   b) all'imposta sul valore aggiunto;
   c) ai contributi previdenziali e assistenziali.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddette monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
   b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.